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Codice Deontologico
PREMESSO CHE L’AGENTE IMMOBILIARE:
• Deve essere iscritto nel rispettivo Albo o Ruolo, ove sussistente;
• Nella rispettiva e specifica attività professionale e anche nelle azioni extraprofessionali deve sempre ispirarsi a principi etici quali la lealtà, fedeltà, diligenza e correttezza;
• Deve avere particolare cura al rispetto delle leggi in generale e delle norme che disciplinano
la propria professione in particolare;
• Deve evitare qualsiasi comportamento equivoco avendo come obiettivo esclusivamente
la migliore realizzazione degli interessi di coloro che si affidano alla sua professionalità;
• Deve rispettare il segreto professionale previsto dalle norme e deve aver cura di chiederne
il rispetto ai collaboratori, dipendenti e tutte le persone che a qualsiasi titolo cooperino
nello svolgimento dell’attività professionale. Gli è fatto obbligo di vigilare affinché tale
comportamento sia realizzato;
• Ha il dovere di elevare la propria formazione professionale mediante un costante aggiornamento, promuovendo ed aderendo a seminari di studi, incontri, conferenze al fine di poter offrire una prestazione sempre aggiornata e qualificata così come doveroso per un professionista;
• Deve sempre e comunque nei rapporti professionali ed extraprofessionali tenere un comportamento ineccepibile che sia consono a salvaguardare l’immagine della professione esercitata dall’associato e l’immagine della Federazione.
• Sul presupposto che l’Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.), la Banca d’Italia, le autorità di vigilanza sono organismi fondamentali per il corretto funzionamento del mercato del credito, l’Agente immobiliare, nell’ambito della propria professione, deve rispettarne le direttive (regolamenti, circolari, ecc.) e vigilare che siano rispettate da chi è sottoposto al suo controllo, avendo cura di non ostacolare, anzi di agevolare, l’efficace svolgimento dei compiti istituzionali dell’U.I.F., della Banca d’Italia e delle autorità di vigilanza.
Premesso quanto sopra, che costituisce parte integrante del presente Codice Deontologico, le regole di comportamento vengono di seguito riportarte.
* L’agente immobiliare deve conoscere il mercato, la sua evoluzione, le leggi, i regolamenti ed in genere tutte le norme relative allo svolgimento della propria attività professionale.
* L’agente immobiliare, nello svolgimento della propria opera professionale, dovrà sempre ispirarsi ai principi etici citati in premessa e considerare ogni proprio comportamento anche con il principio etico della funzione sociale della professione esercitata.
* L’agente immobiliare, nell’ambito di quanto previsto dalle norme, dovrà sempre spendere il proprio nome ed adempiere al dovere di verità.
* L’agente immobiliare, ove ciò gli sia consentito dalla normativa che disciplina l’attività dallo stesso svolta, su espressa richiesta della parte che gli ha conferito l’incarico, potrà sottacere il nome di questa sino al momento della conclusione dell’affare.
* L’agente immobiliare dovrà preferibilmente operare in base ad un incarico conferito in forma scritta nel quale le clausole siano chiare, di semplice lettura e interpretazione.
* L’ammontare del compenso dovrà essere pattuito in anticipo fra le parti, fissato in maniera chiara e ove lo stesso non sia indicato in una cifra esplicitata, la determinazione dello stesso dovrà essere effettuata secondo patti chiari e privi di possibili diverse interpretazioni.
* In nessun caso l’agente immobiliare, nello svolgimento della propria attività, dovrà operare in modo da confondere il proprio patrimonio con denaro, titoli o qualsivoglia altro valore ricevuti a ragione e causa della attività professionale svolta.
* L’agente immobiliare dovrà provvedere con regolarità e tempestività agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico secondo le norme vigenti.
* L’incarico dovrà essere a tempo determinato.
* L’agente immobiliare effettuata la valutazione dell’immobile o dell’azienda, stabilite le condizioni essenziali dell’incarico con la parte venditrice/ locatrice, dovrà portare a conoscenza del mandante le proposte ricevute.
* L’agente immobiliare dopo aver concordato le condizioni essenziali del contratto con una parte interessata all’acquisto o alla locazione non dovrà proporre a terzi la conclusione del contratto sino all’avvenuto esaurimento della trattativa iniziata.
* L’agente immobiliare quando intenda concludere per sé l’affare per il quale è stato incaricato dovrà immediatamente e senza ambiguità informare di ciò il cliente rinunciando a percepire il compenso di mediazione.
* L’agente immobiliare potrà accettare l’incarico di valutare un bene esclusivamente nei limiti delle proprie attribuzioni professionali e la propria competenza, esperienza e preparazione.
* L’agente immobiliare quando riceve in deposito somme per la conclusione dell’affare dovrà metterle immediatamente a disposizione dell’avente diritto, esclusa ogni compensazione.
* L’agente immobiliare nel dare informazioni dovrà curare che le stesse sia corrette, veritiere e non incidano negativamente sulla dignità e il decoro della professione.
Il contenuto della informazione pubblicitaria non dovrà mai essere ingannevole, elogiativa e comparativa.
* L’agente immobiliare deve assolvere con diligenza a quanto previsto dalle norme vigenti a tutela della “privacy”, rendendo al cliente adeguata informativa; con altrettanta diligenza deve rispettare la disciplina dettata contro il riciclaggio di denaro (antiriciclaggio).